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Ordinanza — n. 17259/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17259/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17259/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Depasquale Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie inflitte per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessa in data 13.12.2012;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17259/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in ordine al dolo del reato contestato, articola doglianze generiche e versate in fatto, non consentite in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie frode fiscale falsificazione di monete sanzioni pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPASQUALE FRANCESCO nato a CROTONE il 16/07/1972 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Depasquale Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie inflitte per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commessa in data 13.12.2012;

Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in ordine al dolo del reato contestato, articola doglianze generiche e versate in fatto, non consentite in sede di legittimità; Considerato che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consiglier