Ordinanza — n. 17256/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADIMALLAH MONCEF BEN BELGACEM nato il 24/02/1975 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Khadimallah Moncef Ben Belgacem ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, inerenti rispettivamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., sono entrambi privi di specificità sui profili oggetto di doglianza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 17256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, inerenti rispettivamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., sono entrambi privi di specificità sui profili oggetto di doglianza;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADIMALLAH MONCEF BEN BELGACEM nato il 24/02/1975 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Khadimallah Moncef Ben Belgacem ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, lo ha condannato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Considerato che i due motivi in cui si articola il ricorso, inerenti rispettivamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., sono entrambi privi di specificità sui profili oggetto di doglianza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente