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Ordinanza — n. 17251/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for personal injury conviction citing lack of admissible grounds under cassation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17251/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court's reasoning regarding their liability was flawed and required re-evaluation of the evidence. The court rejected this because the appeal solely challenged the factual assessment and motivation, which falls outside the permissible scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it exclusively attacks the factual findings or the motivation of the judgment without raising a distinct legal issue.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds factual assessment judicial motivation scope of review personal injury court costs lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LODI DAVIDE nato a FERRARA il 26/03/1966 SCHETTINO GENNARO nato a NAPOLI il 23/01/1967 ZAULI DANIELE nato a PADOVA il 14/03/1968 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Lodi Davide, Schettino Gennaro e Zauli Daniele ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, di conferma della pronunzia di primo grado che li ha condannati per il delitto di lesioni personali, commesso 1'8.7.2013.

Considerato che il motivo di ricorso proposto denuncia unicamente il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, con deduzioni in fatto e investendo la valutazione delle risultanze probatorie operata dai giudici del merito, in tal modo sollecitandone un differente apprezzamento in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consig9.ere estensore Il Presidente