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Ordinanza — n. 17250/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17250/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for nullity based on procedural violations, but the court found these grounds generic and unsupported by the record. The court ruled that the appeal itself was improperly filed, rendering subsequent arguments about nullity non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 602 comma 1 bis cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible at the first instance precludes the deduction of nullity based on procedural violations, and generic, unsubstantiated grounds for a cassation appeal result in its inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity generic grounds cassation procedure first instance appeal bancarotta fraudolenta annullamento della dichiarazione di fallimento ristrettezza finanziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 602 comma 1 bis cod. proc. pen.
Considerato che i motivi di ricorso sono entrambi generici e manifestamente infondati, posto che il primo, che eccepisce la nullità della pronuncia resa per violazione dell'art. 602 comma 1 bis cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 07/03/1961 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Falcone Raffaele avverso il provvedimento di condanna pronunciato dal giudice di primo grado, in data 16 dicembre 2021, in relazione al delitto di cui all'art. 216 R.D. 267/1942;

Considerato che i motivi di ricorso sono entrambi generici e manifestamente infondati, posto che il primo, che eccepisce la nullità della pronuncia resa per violazione dell'art. 602 comma 1 bis cod. proc. pen., non è deducibile in ragione dell'inammissibilità dell'appello (e, quindi, non essendosi instaurato validamente il rapporto processuale), mentre il secondo afferisce a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, giacché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'impugnazione sia stata proposta in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente