Ordinanza — n. 17249/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI DEVIS nato a REGGIO EMILIA il 21/03/1985 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bellinati Devis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della pronunzia di primo grado, che lo ha condannato alla pena di un anno, tre mesi di reclusione ed C 450 di multa per i reati di furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento, commessi il 5.6.2016;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 17249/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato, non sussistendo l'illegalità della pena dedotta ed avendo il giudice del merito congruamente motivato l'esito cui è pervenuto sulla scorta di criteri sia oggettivi che soggettivi richiamati ex art. 133 cod.pen. (pag. 4 sent. impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI DEVIS nato a REGGIO EMILIA il 21/03/1985 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bellinati Devis ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, di conferma della pronunzia di primo grado, che lo ha condannato alla pena di un anno, tre mesi di reclusione ed C 450 di multa per i reati di furto pluriaggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento, commessi il 5.6.2016;
Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della violazione di legge in riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, è manifestamente infondato, non sussistendo l'illegalità della pena dedotta ed avendo il giudice del merito congruamente motivato l'esito cui è pervenuto sulla scorta di criteri sia oggettivi che soggettivi richiamati ex art. 133 cod.pen. (pag. 4 sent. impugnata); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.n Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente