Ordinanza — n. 17248/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABOTTI MARINELLA nato a ROVATO il 20/04/1966 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Sabotti Marinella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, previa declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo d), ha rideterminato la pena per le residue imputazioni (di cui agli artt. 455 e 56-640 cod. pen.) in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia del vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati, articola doglianze in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie; sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato i numerosi e convergenti indici di fraudolenza della condotta dell'imputata e l'inverosimiglianza della versione difensiva, che con il ricorso in esame la Sabotti inammissibilmente reitera nella presente sede di legittimità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABOTTI MARINELLA nato a ROVATO il 20/04/1966 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Sabotti Marinella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, previa declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo d), ha rideterminato la pena per le residue imputazioni (di cui agli artt. 455 e 56-640 cod. pen.) in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della non menzione della condanna;
Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia del vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo dei reati contestati, articola doglianze in fatto e sollecita una non consentita rivalutazione delle risultanze probatorie; sul punto, la Corte territoriale ha evidenziato i numerosi e convergenti indici di fraudolenza della condotta dell'imputata e l'inverosimiglianza della versione difensiva, che con il ricorso in esame la Sabotti inammissibilmente reitera nella presente sede di legittimità;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere.e