Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights under Art. 599-bis c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant waived the right to contest liability by accepting the settlement agreement in the second instance. The appellant argued against the conviction, but the court held that Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure grants preclusive effects to such waivers, extending to the cassation stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of appeal rights under Art. 599-bis c.p.p. constitutes a preclusive act that bars subsequent cassation appeals regarding the merits, rendering them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO CARLO nato a GRAZZANISE il 24/09/1957 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAta-SEY7Aiìso - alle parti;/ udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che l'imputato Raimondo Carlo ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Venezia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta la responsabilità dell'imputato — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/