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Ordinanza — n. 17238/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against lower court's rejection of appeal due to procedural timeliness error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the second-instance appeal within the statutory deadline. The appellant argued the appeal was timely, but the court found the 45-day period expired in October 2019, well before the November 2019 filing date. Consequently, the court rejected the claim of tardiness and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544 c.p.p.; Art. 585 c.p.p.; Art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742: The deadline for filing a second-instance appeal is not suspended during court holidays; if it expires during such a period, the clock resumes only after the holiday ends.

Parole chiave

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criminal procedure appeal timeliness court holidays statutory deadline inadmissible appeal declinatoria di competenza diritto di ottenere una decisione divieto dell'arbitrio

Disposizioni normative citate

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Art. 544 cod. proc. pen.
205335) il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art.
Art. 585 cod. proc. pen.
- alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art.
Art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742
- non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
art. 544 cod. proc. pen
205335) il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen.
art. 585 cod. proc. pen
- alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 7478 del 19/06/1996, Rv. 205335
Come riconosciuto da questa Corte già in tempi risalenti (Sez. U, Sentenza n. 7478 del 19/06/1996, Rv. 205335) il termine per la redazione della sentenza di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBURDI MAURO nato a CASSINO il 06/12/1982 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Liburdi Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronunzia di primo grado, che lo ha condannato per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, è manifestamente infondato.

Come riconosciuto da questa Corte già in tempi risalenti (Sez. U, Sentenza n. 7478 del 19/06/1996, Rv. 205335) il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen. - alla scadenza del quale decorre l'ulteriore termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742; con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, l'ulteriore termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nella specie, il termine per proporre impugnazione, pari a 45 giorni, scadeva in data 15 ottobre 2019, ben prima della data del 13 novembre 2019 di presentazione dell'appello;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente