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Ordinanza — n. 17236/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and proper motivation references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to the failure to articulate specific legal grounds and proper references to the lower court's reasoning. The appellant complained of legal violations and motivational defects regarding criminal liability but provided no substantive arguments. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific legal grounds and fails to provide adequate references to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds defective motivation procedural requirements criminal liability defense lesioni personali lesione al piede responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICI ARDIT nato il 22/06/1988 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Mici Ardit ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di penale responsabilità, è integralmente versato in fatto e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, giustificanti l'impugnazione, nonché dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliereestensore Il Presidente