Ordinanza — n. 17235/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA QUINONES LUIS ENRIQUE nato il 11/05/1964 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Espinoza Quinones Luis Enrique ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di violazione di domicilio, commesso in data 4.4.2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17235/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA QUINONES LUIS ENRIQUE nato il 11/05/1964 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Espinoza Quinones Luis Enrique ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di violazione di domicilio, commesso in data 4.4.2014.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA QUINONES LUIS ENRIQUE nato il 11/05/1964 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Espinoza Quinones Luis Enrique ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, ha ridotto la pena inflitta per il delitto di violazione di domicilio, commesso in data 4.4.2014.
Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., è meramente reiterativo di doglianza proposta in sede di appello, disattesa dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni e motivazione congrua, nonché esente da manifesta illogicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente