Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17234/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming reformatio in pejus regarding aggravated penalty adjustment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's adjustment of the penalty for the remaining charge did not violate the prohibition of reformatio in pejus. The appellant argued that increasing the sentence for the residual offense was unlawful, but the court found the appeal generic and unfounded because the new penalty remained within the original base and total limits. Consequently, the court held that the sentencing discretion under the Penal Code was properly exercised without logical flaws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 60 c.p.p.; Art. 64 c.p.p.: The prohibition of reformatio in pejus does not prevent an appellate court from re-determining the penalty for a residual offense if the new sentence does not exceed the original base or total penalty established by the first-instance judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in pejus appellate penalty adjustment residual offense sentencing Italian Penal Code inadmissible appeal tentato omicidio aggravato difesa penale assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 60 c.p.p.
Art. 64 c.p.p.
Art. 81 cod. pen.
258653); Considerato, inoltre, che la graduazione della pena ex art. 81 cod. pen. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 81 cod. pen
258653); Considerato, inoltre, che la graduazione della pena ex art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen.; ne discende che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELOUADI RACHID nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Elouadi Rachid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale, decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza resa in data 14.12.2021, in riforma della pronunzia di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di tentato omicidio avendo riconosciuto l'esimente della legittima difesa, e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni;

Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denunzia violazione del divieto di reformatio in pejus, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, giacché non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per individuare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinata dal giudice di primo grado (si veda in materia Sez.

U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653); Considerato, inoltre, che la graduazione della pena ex art. 81 cod. pen. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President