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Ordinanza — n. 17232/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17232/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17232/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANTONE GIUSEPPE nato a SALANDRA il 06/07/1960 avverso la sentenza del 13/11/2017 del GIUDICE DI PACE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tantone Giuseppe ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo - convertito ex art. 37 d.lgs. 274/2000 in ricorso per cassazione dal Tribunale di Fermo - che lo ha condannato per il delitto di percosse; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia l'insussistenza del reato per inoffensività della condotta, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze processuali;

Regesto Legislator

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art. 37 d.lgs. 274/2000, art. 131 bis cod. pen, art. 60 d.lgs. 274/2000; Ordinanza — n. 17232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 37 d.lgs. 274/2000 in ricorso per cassazione dal Tribunale di Fermo - che lo ha condannato per il delitto di percosse; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia l'insussistenza del reato per inoffensività della condotta, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze processuali;

Parole chiave

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revisione della sentenza penale giudice di pace controllo della commisurazione della pena esame di cassazione adeguamento della pena luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 37 d.lgs. 274/2000
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, il quale invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, non essendo tale causa di non punibilità concedibile per reati di competenza del giudice di pace (Sez.
art. 60 d.lgs. 274/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANTONE GIUSEPPE nato a SALANDRA il 06/07/1960 avverso la sentenza del 13/11/2017 del GIUDICE DI PACE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tantone Giuseppe ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fermo - convertito ex art. 37 d.lgs. 274/2000 in ricorso per cassazione dal Tribunale di Fermo - che lo ha condannato per il delitto di percosse; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia l'insussistenza del reato per inoffensività della condotta, non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze processuali;

Considerato che il secondo motivo, il quale invoca l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, non essendo tale causa di non punibilità concedibile per reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego della attenuante della provocazione è versato in fatto; Considerato, quanto all'altro profilo dedotto con il terzo motivo, che la sospensione condizionale della pena non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 60 d.lgs. 274/2000;Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigli,ere estensore Il Presidente