Cassation court dismisses extraordinary appeal for inadmissibility due to non-justified substantive argument error claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Antonio Schirato inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Schirato argued that the First Section of the Court had incorrectly applied Article 81 of the Penal Code regarding the continuation of execution between murder and mafia-style association charges. The court rejected this claim because the appellant failed to identify a specific judicial error, instead merely criticizing an unspecified substantive argumentative flaw without pointing out a mistake in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 comma 2 cod. pen.; An extraordinary appeal against a cassation order declaring a prior appeal inadmissible is rejected if the appellant fails to identify a specific judicial error and instead merely criticizes a substantive argumentative flaw without demonstrating a perceptual mistake.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIRATO ANTONIO nato a AVEZZANO il 03/10/1953 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Schirato Antonio propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Prima Sezione della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal medesimo avverso l'ordinanza del Tribunale di Sulmona, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di cui all'art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere la c.d. continuazione in executivis tra il delitto di omicidio e quello di associazione a delinquere di stampo mafioso, addebitati in due differenti procedimenti penali;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la falsa applicazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen., non è deducibile in sede di ricorso straordinario per cassazione; il ricorrente, infatti, non ha individuato la svista, o comunque l'errore percettivo, che avrebbero condotto la Prima Sezione di questa Corte a confermare il provvedimento del Tribunale ma, al contrario, si è limitato a censurare un non meglio precisato "errore sostanziale di argomentazione"; Ritenuto, peraltro, che il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, giacché il provvedimento impugnato ha ben messo in luce le ragioni per cui è stata negata l'applicazione della continuazione, soffermandosi sulla "eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo e di luogo differenti, rispetto alle quali priva di rilievo appare la condanna riportata da Antonio Schirato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen; (pag. 3 dell'ordinanza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il President