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Ordinanza — n. 17148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMIREZ ALONZO JAVIER TITO nato il 05/03/1977 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato evvi-se alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Ramirez Alonzo Javier Tito, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso personale Ramirez Alonzo Javier Tito, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen..

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rimborso dell'IVA ammende per infrazione procedurale remissione della pena domanda d'asilo di rom ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con ricorso personale Ramirez Alonzo Javier Tito, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMIREZ ALONZO JAVIER TITO nato il 05/03/1977 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato evvi-se alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale Ramirez Alonzo Javier Tito, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la decisione del Tribunale di Torino in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen..

2. Il ricorrente censura il contenuto della motivazione dell'impugnata ordinanza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposta personalmente dall'imputato.

4. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, pertanto, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3