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Ordinanza — n. 17143/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds were already reviewed and the penalty was legally justified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17143/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Versace Antonino Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for different conduct qualification and generic mitigating circumstances regarding threats made after a traffic violation, but the lower court had already adequately addressed these points. The court ruled that the appeal's grounds were repetitive of prior reviews and that the penalty was appropriate given the severity of the threats.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals based on grounds already sufficiently examined by the court of first instance or manifestly unfounded due to lack of positive elements for mitigation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds review traffic violation threats generic mitigating circumstances Corte di Cassazione penalty proportionality court costs award minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERSACE ANTONINO GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/10/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Versace Antonino Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla dedotta differente qualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha dato conto del significato delle specifiche espressioni minacciose utilizzate quale reazione all'accertamento della riscontrata infrazione al Codice della Strada seguita alla mancata declinazione delle generalità; considerato che il secondo motivo, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione in concreto della pena, risulta manifestamente infondato, essendo il provvedimento impugnato sorretto da sufficiente motivazione, in ordine all'assenza di elementi positivamente valorizzabili per giustificare la concessione di tali attenuanti oltre che dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio (in ragione della gravità delle minacce profferite) determinato in misura prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso