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Ordinanza — n. 17142/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17142/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17142/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/07/1994 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nuccio Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui è stata dedotta la carenza del controlloasseritamente tale da non consentire di ritenere accertata l'assenza del ricorrente dal domicilio, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito e manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con esaustiva motivazione - ha evidenziato come gli operanti avessero suonato reiteratamente, tanto da udirne il suono, sia al citofono del cancello esterno dell'abitazione che al campanello posto al difuori della porta della abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17142/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/07/1994 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nuccio Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui è stata dedotta la carenza del controlloasseritamente tale da non consentire di ritenere accertata l'assenza del ricorrente dal domicilio, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito e manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con esaustiva motivazione - ha evidenziato come gli operanti avessero suonato reiteratamente, tanto da udirne il suono, sia al citofono del cancello esterno dell'abitazione che al campanello posto al difuori della porta della abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perquisizione domiciliare controllo di polizia prove acquisite tramite sorveglianza fermo di polizia notificazione per mezzo di usciere interrogatorio formale di testimoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 22/07/1994 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nuccio Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui è stata dedotta la carenza del controlloasseritamente tale da non consentire di ritenere accertata l'assenza del ricorrente dal domicilio, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito e manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - con esaustiva motivazione - ha evidenziato come gli operanti avessero suonato reiteratamente, tanto da udirne il suono, sia al citofono del cancello esterno dell'abitazione che al campanello posto al difuori della porta della abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2