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Ordinanza — n. 17141/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI DANIELE nato a PALERMO il 19/01/1973 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ut9/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Meli Daniele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non determinato nel minimo è generico avendo la Corte di appello, dopo aver disapplicato la contestata recidiva, quantificato la pena partendo dal minimo edittale previsto dal delitto di cui all'art. 368 cod. pen., al contempo escludendo, per la gravità delle accuse rivolte a ufficiale di polizia giudiziaria ritenute ritorsive e l'assenza di elementi favorevoli valorizzabili, le invocate attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 17141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen., al contempo escludendo, per la gravità delle accuse rivolte a ufficiale di polizia giudiziaria ritenute ritorsive e l'assenza di elementi favorevoli valorizzabili, le invocate attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale tassa amministrativa sanzione amministrativa tardivo pagamento delle spese amministrazione infedele qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI DANIELE nato a PALERMO il 19/01/1973 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; Ut9/ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Meli Daniele; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non determinato nel minimo è generico avendo la Corte di appello, dopo aver disapplicato la contestata recidiva, quantificato la pena partendo dal minimo edittale previsto dal delitto di cui all'art. 368 cod. pen., al contempo escludendo, per la gravità delle accuse rivolte a ufficiale di polizia giudiziaria ritenute ritorsive e l'assenza di elementi favorevoli valorizzabili, le invocate attenuanti generiche; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0