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Ordinanza — n. 17140/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature and improper grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17140/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it was personally signed by the defendant and raised grounds not permitted by law. The defendant, Francesco Piscitelli, challenged a first-instance sentence regarding multiple criminal charges, arguing defects in reasoning. The court ruled that under the Criminal Procedure Code, appeals must be signed by a qualified defense attorney and can only address specific statutory grounds such as the defendant's will or legal qualification errors.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if personally signed by the accused or if it raises grounds other than those expressly permitted by law.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code inadmissible appeal personal signature requirement qualified defense attorney statutory grounds limitation permesso di promuovere un procedimento penale atti impugnabili abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCITELLI FRANCESCO nato a BARI il 02/09/1980 avverso la sentenza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di BARI4,3~3~--affe-pert-t- udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Piscítelli Francesco ricorre personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 337, 56, 624-bis e 582 e 585 cod. pen..

2. Il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, sia perché è proposto personalmente dall'imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso