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Ordinanza — n. 17139/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to untimeliness and lack of specific factual allegations regarding absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17139/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cutaia Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural violations regarding the judge's absence, but the court found the timeliness objection unfounded due to lack of specific factual allegations explaining the impediment. Consequently, the court upheld the lower court's decision to treat the sentencing error as a material mistake rather than a substantive legal flaw.

Regesto Legislator

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Art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, repetitive, or lack the specific factual allegations necessary to verify procedural timeliness or impediments.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural timeliness lack of specific allegations material error correction court costs and fine errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 178, lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTAIA ROSARIO nato a ENNA il 02/10/1989 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cutaia Rosario; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. è manifestamente infondato oltre che reiterativo di analoga censura confutata con corretti argomenti in fatto ed in diritto, sia dal Tribunale che dalla Corte di appello (che alla ordinanza emessa al riguardo dal primo giudice ha fatto integrale rinvio), specie nella parte in cui ha ritenuto assorbente intempestività dell'istanza (formulata il giorno precedente all'udienza) e la mancanza di ogni allegazione da cui desumere quando fosse sorto l'impedimento a presenziare all'udienza al fine di verificarne, appunto, la tempestività, motivazione giuridicamente corretta che sullo specifico punto della tempestività (evenienza che già implica la aspecificità del rilievo) non è confutato nel ricorso; rilevato che anche il secondo motivo risulta correttamente superato dalla Corte di appello nella parte in cui, avverso il motivo di gravame con cui si censurava l'erroneo calcolo della pena complessivamente determinata, secondo la motivazione, imputando tre mesi per ogni reato in continuazione, ha rilevato come, prevalendo quanto statuito in dispositivo, riteneva la indicazione "tre" costituire un mero errore materiale da intendersi "quattro", in tal senso dovendosi dare prevalenza al contenuto del dispositivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen e. Così deciso