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Ordinanza — n. 17135/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILOCCA MASSIMO nato a LICATA il 02/02/1976 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tilocca Massimo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine all'integrazione della resistenza a pubblico ufficiale perché non sarebbe stata esplicitata la specifica funzione pubblica svolta, risulta manifestamente infondato nella parte in cui non prende in esame la contestazione che muove dal presupposto che gli operanti di polizia / giudiziaria, previamente qualificatisi (il gravame era teso a smentire tale dato), eseguivano una perquisizione in ipotesi di urgenza prevista dal testo unico sugli stupefacenti, tra l'altro avendo il ricorrente, come pur messo in evidenza in motivazione, continuato nelle azioni violente anche quando condotto in caserma, attività all'evidenza funzionale e determinante ai fini del contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono egualmente riproduttive di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di merito che ha valorizzato la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, e per l'assenza di elementi favorevoli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 17135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.; rilevato che le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono egualmente riproduttive di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di merito che ha valorizzato la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, e per l'assenza di elementi favorevoli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione spese di difesa impugnabilità della decisione di rinvio ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILOCCA MASSIMO nato a LICATA il 02/02/1976 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Tilocca Massimo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine all'integrazione della resistenza a pubblico ufficiale perché non sarebbe stata esplicitata la specifica funzione pubblica svolta, risulta manifestamente infondato nella parte in cui non prende in esame la contestazione che muove dal presupposto che gli operanti di polizia / giudiziaria, previamente qualificatisi (il gravame era teso a smentire tale dato), eseguivano una perquisizione in ipotesi di urgenza prevista dal testo unico sugli stupefacenti, tra l'altro avendo il ricorrente, come pur messo in evidenza in motivazione, continuato nelle azioni violente anche quando condotto in caserma, attività all'evidenza funzionale e determinante ai fini del contestato delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; rilevato che le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono egualmente riproduttive di identiche censure correttamente confutate dalla Corte di merito che ha valorizzato la gravità del fatto e la negativa personalità del ricorrente gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, e per l'assenza di elementi favorevoli; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis