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Ordinanza — n. 17131/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17131/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17131/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAHIME ABDELHADI nato il 06/08/1978 avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fahinne Abdelhadi; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deduce l'intervenuta prescrizione è generico e manifestamente infondato tenuto conto della giuridicamente corretta motivazione intervenuta sul punto della decisione impugnata allorché ha fatto presente che il Giudizio, intervenuto in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Suprema Corte, era relativo alla sola determinazione della pena con pertinente ric:hiamo a giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828); osservato che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ordinanza — n. 17131/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828); osservato che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione adempimento dei presupposti processuali addebito di tasse pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAHIME ABDELHADI nato il 06/08/1978 avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fahinne Abdelhadi; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deduce l'intervenuta prescrizione è generico e manifestamente infondato tenuto conto della giuridicamente corretta motivazione intervenuta sul punto della decisione impugnata allorché ha fatto presente che il Giudizio, intervenuto in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Suprema Corte, era relativo alla sola determinazione della pena con pertinente ric:hiamo a giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828); osservato che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec