Ordinanza — n. 17129/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSMECI VINCENZO RICCARDO nato a MILANO il 07/11/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Musmeci Vincenzo Riccardo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità la Corte territoriale ha rilevato come il fatto non potesse ritenersi di lieve offensività a causa del significativo allontanamento dalla abitazione per cinque giorni e per la pretestuosità del motivo allegato a giustificazione; che in ordine al bilanciamento operato in termini di equivalenza la Corte di appello ha reso adeguata motivazione mostrando di condividere il giudizio espresso al riguarda dal primo giudice rilevando come i motivi posti all'attenzione di quel Collegio fossero stati già adeguatamente valorizzati in occasione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che le plurime e recenti condanne non consentivano di diversamente bilanciare le attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17129/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità la Corte territoriale ha rilevato come il fatto non potesse ritenersi di lieve offensività a causa del significativo allontanamento dalla abitazione per cinque giorni e per la pretestuosità del motivo allegato a giustificazione; che in ordine al bilanciamento operato in termini di equivalenza la Corte di appello ha reso adeguata motivazione mostrando di condividere il giudizio espresso al riguarda dal primo giudice rilevando come i motivi posti all'attenzione di quel Collegio fossero stati già adeguatamente valorizzati in occasione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che le plurime e recenti condanne non consentivano di diversamente bilanciare le attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSMECI VINCENZO RICCARDO nato a MILANO il 07/11/1995 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Musmeci Vincenzo Riccardo; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., al mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dai Giudici di merito; che in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità la Corte territoriale ha rilevato come il fatto non potesse ritenersi di lieve offensività a causa del significativo allontanamento dalla abitazione per cinque giorni e per la pretestuosità del motivo allegato a giustificazione; che in ordine al bilanciamento operato in termini di equivalenza la Corte di appello ha reso adeguata motivazione mostrando di condividere il giudizio espresso al riguarda dal primo giudice rilevando come i motivi posti all'attenzione di quel Collegio fossero stati già adeguatamente valorizzati in occasione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che le plurime e recenti condanne non consentivano di diversamente bilanciare le attenuanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am nde. Così deciso