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Ordinanza — n. 17128/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17128/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17128/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADDIK SAKI nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO dì SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Saddik Saki; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui il ricorrente rivolge censure in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta rilevando come il fatto non potesse ritenersi di lieve offensività sia per la distanza dal luogo di detenzione, sia per il breve tempo trascorso agli arresti domiciliari applicati, tra l'altro, quale aggravamento della violazione di altre prescrizioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17128/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta rilevando come il fatto non potesse ritenersi di lieve offensività sia per la distanza dal luogo di detenzione, sia per il breve tempo trascorso agli arresti domiciliari applicati, tra l'altro, quale aggravamento della violazione di altre prescrizioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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superamento del visto aiuto all'evasione di detenuti elusione fiscale immigrazione clandestina superamento del limite di velocità esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADDIK SAKI nato il 01/01/1991 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO dì SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Saddik Saki; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui il ricorrente rivolge censure in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta riproduttivo di identica censura a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta rilevando come il fatto non potesse ritenersi di lieve offensività sia per la distanza dal luogo di detenzione, sia per il breve tempo trascorso agli arresti domiciliari applicati, tra l'altro, quale aggravamento della violazione di altre prescrizioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/