Cassation court dismisses appeal claiming denial of general mitigating circumstances violated law due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to recognize general mitigating circumstances. The appellant argued for leniency based on youth, but the appellate court correctly identified a structured personality involving numerous crimes against persons, property, and drugs, justifying the minimum sentence. The supreme court affirmed that judges need not consider every favorable element, only those deemed decisive, rendering the lower court's reasoning sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 60 c.p.: The court holds that a judge need not consider all favorable or unfavorable elements adduced by the parties, but it suffices that the judge refers to those deemed decisive or relevant, dismissing the appeal if the reasoning adequately addresses the core facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAMLI OMAR VITO nato a CATANIA il 21/05/1998 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Najili Omar Vito; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, dopo aver comunque ritenuto non apprezzabili gli elementi addotti dalla difesa, la strutturata personalità del ricorrente che, nonostante la giovane età, si era reso responsabile di numerosi reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, dando, pertanto, conto delle ragioni per cui ha ritenuto correttamente determinata la quantificazione della pena, attestata nel minimo edittale, che portava ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che, infatti, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis