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Ordinanza — n. 17124/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17124/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17124/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLAOR ELIA nato a VENEZIA il 17/06/1992 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ldato avviso alle parti; lt udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Spolaor Elia ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. per prescrizione e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17124/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Spolaor Elia ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. per prescrizione e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Parole chiave

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divieto della reformatio in peius permesso di promuovere un procedimento penale esenzione dalla pena adeguamento della pena misura sostitutiva della detenzione eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
Spolaor Elia ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 651 cod. pen.
art. 337 cod. pen
per prescrizione e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLAOR ELIA nato a VENEZIA il 17/06/1992 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA Ldato avviso alle parti; lt udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Spolaor Elia ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, dichiarato estinto il reato di cui all'art. 651 cod. pen. per prescrizione e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché è proposto personalmente dall'imputato. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen..

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il