Italian court dismisses appeal for genericity, ruling vague grounds lack specific criticism of lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Vivian Davide's appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant argued for acquittal and specific sentencing without adequately linking his arguments to the contested decision's reasoning. The court ruled that such vague complaints fail to meet the legal requirement for specific criticism, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Appeals must contain specific criticism linking grounds to the decision; generic or evocative grounds lacking correlation with the contested reasoning are inadmissible for being too specific.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVIAN DAVIDE nato a SAN DONA' DI PIAVE il 09/03/1969 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \J-7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vivian Davide; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., al trattamento sanzionatorio ed alla qualificazione giuridica del fatto è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso i