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Ordinanza — n. 17121/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17121/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRINA SALVATORE nato a BRINDISI il 09/04/1966 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Brina Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di norme processuali è generico essendo lo stesso privo di reale censura; che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17121/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono del procedimento penale restituzione in pristino revoca del gratuito patrocinio chiusura della procedura di assistenza giudiziaria inattività successiva alla sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
236945); rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRINA SALVATORE nato a BRINDISI il 09/04/1966 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da Brina Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione e violazione di norme processuali è generico essendo lo stesso privo di reale censura; che, infatti, l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso