Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific criticism of the lower court's reasoning on guilt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ahmed Baccali's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the lower court's reasoning on guilt. Baccali claimed the decision failed to properly address his alleged innocence under Article 530 of the Code of Criminal Procedure, but the court found his complaints merely evocative without specific criticism. The court ruled that the appeal was inadmissible because it lacked a clear correlation between the arguments presented and the specific reasons given by the appellate court for finding him guilty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 530, comma 2, cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for generic grounds if it lacks specific criticism of the decision, failing to indicate the correlation between the arguments and the reasons given by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCALI AHMED nato il 14/10/1992 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Baccali Ahmed; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza e conseguente omessa assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che invero la Corte territoriale ha ben evidenziato le ragioni che portavano a ritenere che quella del ricorrente, per le plurime violenze poste in essere nei confronti dei pubblici ufficiali che avevano tentato di identificar non configurassero una mera resistenza passiva; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso