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Ordinanza — n. 17119/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17119/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17119/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIOTO CRISTIAN nato a PALERMO il 24/06/1998 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Galioto Cristian; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili sotto plurimi profili: rilevato che il primo motivo con cui il ricorrente deduce la mancata integrazione della fattispecie ex art. 337 cod. pen. di cui al capo A) è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito allorché evidenziano come il ricorrente, seppure trasportato dal concorrente, avesse con questi concorso nell'azione, ciò emergendo dalla complessiva analisi della condotta, particolarmente chiara (sentenza di primo grado pag. 2 e 3) nella parte in cui proprio il Galioto si coordinava fisicamente con Morana Vincenzo Samuele (che era alla guida del mezzo) nella spericolata manovra attraverso cui riuscivano a sfuggire all'inseguimento al contempo profferendo Galioto agli inseguitori parole di scherno indicative della comune e condivisa azione oggetto di contestazione; osservato che il secondo motivo con cui si vorrebbe far discendere dalla differenza sussistente tra "posto di blocco" e "posto di controllo" un'incidenza in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni contestati, è di scarso pregio, tenuto conto che l'azione imputata non attiene - come tende ad accreditare il ricorrente - all'omesso rispetto dell'ordine di fermarsi, quanto al differente profilo della violenza realizzata nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 17119/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. di cui al capo A) è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito allorché evidenziano come il ricorrente, seppure trasportato dal concorrente, avesse con questi concorso nell'azione, ciò emergendo dalla complessiva analisi della condotta, particolarmente chiara (sentenza di primo grado pag. 2 e 3) nella parte in cui proprio il Galioto si coordinava fisicamente con Morana Vincenzo Samuele (che era alla guida del mezzo) nella spericolata manovra attraverso cui riuscivano a sfuggire all'inseguimento al contempo profferendo Galioto agli inseguitori parole di scherno indicative della comune e condivisa azione oggetto di contestazione; osservato che il secondo motivo con cui si vorrebbe far discendere dalla differenza sussistente tra "posto di blocco" e "posto di controllo" un'incidenza in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni contestati, è di scarso pregio, tenuto conto che l'azione imputata non attiene - come tende ad accreditare il ricorrente - all'omesso rispetto dell'ordine di fermarsi, quanto al differente profilo della violenza realizzata nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti reati contro la tranquillità pubblica grave intralcio alla circolazione guida nonostante revoca della patente presa d'ostaggi agitazione politica

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALIOTO CRISTIAN nato a PALERMO il 24/06/1998 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Galioto Cristian; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili sotto plurimi profili: rilevato che il primo motivo con cui il ricorrente deduce la mancata integrazione della fattispecie ex art. 337 cod. pen. di cui al capo A) è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dai Giudici di merito allorché evidenziano come il ricorrente, seppure trasportato dal concorrente, avesse con questi concorso nell'azione, ciò emergendo dalla complessiva analisi della condotta, particolarmente chiara (sentenza di primo grado pag. 2 e 3) nella parte in cui proprio il Galioto si coordinava fisicamente con Morana Vincenzo Samuele (che era alla guida del mezzo) nella spericolata manovra attraverso cui riuscivano a sfuggire all'inseguimento al contempo profferendo Galioto agli inseguitori parole di scherno indicative della comune e condivisa azione oggetto di contestazione; osservato che il secondo motivo con cui si vorrebbe far discendere dalla differenza sussistente tra "posto di blocco" e "posto di controllo" un'incidenza in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni contestati, è di scarso pregio, tenuto conto che l'azione imputata non attiene - come tende ad accreditare il ricorrente - all'omesso rispetto dell'ordine di fermarsi, quanto al differente profilo della violenza realizzata nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec