Cassation court dismisses appeal as generic, citing lack of detailed sentencing justification required only for unusually high penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Susy Magnani's appeal inadmissible for being generic and failing to address the appellate court's reasoning on sentencing. The appellant argued the lower court violated law regarding the application of the penalty under Article 341 bis of the Penal Code, yet the appellate court had already determined a three-month sentence reduced to two months based on generic mitigating circumstances. The court ruled that detailed motivation is only mandatory when the penalty significantly exceeds the average statutory range, finding the appellant's arguments insufficient to overturn the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 341 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Detailed motivation regarding the quantity of the imposed penalty is required only if the penalty is significantly higher than the average statutory measure; otherwise, expressions such as 'congruous penalty' or references to the gravity of the offense and criminal capacity are sufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNANI SUSY nato a VARESE il 15/06/1971 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Magnani Susy; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto non prende in esame la corretta risposta che la Corte di appello ha fornito sulla determinazione della pena, allorché, avendo accertato che il Tribunale poteva aver applicato la più recente pena fissata nel minimo in sei mesi, invece di quella precedente alla riforma intervenuta con I. n. 77 del 2019 applicabile ratione temporis che ha riguardato l'art. 341 bis cod. pen. (che prevedeva la pena fino a tre anni di reclusione), ha comunque ritenuto congrua quella concretamente individuata (previa sua rideterminazione) in mesi tre di reclusione, ulteriormente ridotta di un terzo per le riconosciute attenuanti generiche, infine quantificata in mesi due di reclusione, dando conto della osservanza dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso il rinvio alla pretestuosità delle espressioni utilizzate; rilevato che, quanto alla pena, va ribadito il principio di diritto secondo cui una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis