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Ordinanza — n. 17114/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic mitigating circumstances argument is inadmissible due to prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Cosimo Saccomanno's appeal inadmissible regarding the failure to recognize generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court had already rejected these grounds, noting the severity of the 'sacking' of a seized vehicle and citing numerous precedents. The supreme court upheld this decision, ruling that the argument was a repetition of a previously refuted position and thus lacked merit for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court has already adequately refuted the same grounds and found the penalty appropriate.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal sacking of seized vehicle repetition of argument Corte di Cassazione penal severity procedural inadmissibility sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOMANNO COSIMO nato a ORIA il 25/05/1969 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Saccomanno Cosimo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, dopo aver comunque ritenuto non apprezzabili i motivi addotti dalla difesa, la adeguatezza della pena come complessivamente determinata, la gravità del reato in ragione del "saccheggio" operato sul mezzo sottoposto a sequestro amministrativo oltre ai numerosissimi precedenti penali anche recenti, motivazione in fatto non illogica non sindacabile in sede di legittimità (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il