Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17113/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to failure to refute lower court's detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17113/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Martina Luigi's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for responsibility regarding the crime of aiding and the aggravating circumstance of Article 416-bis, but the court found her arguments generic and repetitive. The lower court had already thoroughly refuted these claims by establishing the appellant's knowledge of the criminal nature of her husband's brother-in-law and the specific management of his absence, rendering the new appeal without merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and merely reproduces identical grievances already adequately refuted by the lower court's complete and unassailable reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grievances repetitive arguments Cassazione ordinanza failure to refute trasmissione di un atto processuale trasmissione degli atti produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Art. 384 cod. pen.
281522 -- 02); che corretta risulta la esclusione della rilevanza ex art. 384 cod.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 384 cod. pen
281522 -- 02); che corretta risulta la esclusione della rilevanza ex art. 384 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato Rv. 281522
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINA LUIGI (CUI 04ZAI3L) nato a FRANCAVILLA FONTANA il 07/02/1959 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; u visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Martina Luigi; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censurano la ritenuta responsabilità (sia sotto l'aspetto oggettivo che soggettivo) per il delitto di favoreggiamento e la sussistenza dell'aggravante oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

è generico e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte territoriale che con motivazione completa ed ineccepibile ha fornito risposta agli identici motivi di gravame, escludendo la lettura riduttiva assegnata dal ricorrente; che la decisione evidenzia che la condotta aveva consentito di gestire nel tempo la latitanza di Gennaro Solito nei rapporti con il legale di fiducia, con la famiglia e con i sodali, ciò palese dall'esame del contenuto delle captazioni; la Corte territoriale ha inoltre rilevato come il ricorrente avesse ben chiara la caratura criminale del Solito, condannato per associazione mafiosa in quanto referente della compagine denominata "Sacra Corona Unita" operante sul territorio di Ceglie Messapica, avendolo@ agevolato, in tal modo, detta associazione (pertinente risulta il riferimento giurisprudenziale citato Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato Rv. 281522 -- 02); che corretta risulta la esclusione della rilevanza ex art. 384 cod. pen. del rapporto di parentela con il Solito, in quanto mero fratello della suocera di costui; osservato che il ricorrente, a fronte di identici motivi proposti - in forma comunque generica - nel ricorso, non risulta confutare la precisa motivazione su ogni punto resa dalla Corte di appello, limitandosi a riprodurre identiche doglianze che fanno ritenere il ricorso aspecifico; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am ende. Così