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Ordinanza — n. 17111/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ERNESTO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/08/1995 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marinelli Ernesto; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si afferma essere insussistente, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., lo svolgimento di un atto inerente ai doveri d'ufficio è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinato in fatto, visto che la Corte territoriale ha rilevato come rientrasse certamente nei doveri d'istituto l'attività tesa al fermo del ricorrente mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore privo di targa, occasione in cui investiva il militare; che, invero, il ricorrente tende, anche in questa sede, ad assegnare un significato alternativo alle risultanze adeguatamente apprezzate dai Giudici di merito, operazione effettuata tramite parcellizzato e precluso esame parziale delle risultanze; osservato che versato in fatto risulta il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto le lesioni riportate dal militare compatibili con la condotta posta in essere dal ricorrente, tenuto conto che anche in detta ipotesi la difesa tenta di accreditare una differente ricostruzione degli eventi, operazione - come detto - preclusa in sede di legittimità allorché risulta preceduta da corretta e completa ricostruzione; osservato che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi visto che non si confrontano effettivamente con la corretta motivazione resa dalla Corte di appello riproducendo identiche censure; che, pertanto, manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 17111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., lo svolgimento di un atto inerente ai doveri d'ufficio è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinato in fatto, visto che la Corte territoriale ha rilevato come rientrasse certamente nei doveri d'istituto l'attività tesa al fermo del ricorrente mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore privo di targa, occasione in cui investiva il militare; che, invero, il ricorrente tende, anche in questa sede, ad assegnare un significato alternativo alle risultanze adeguatamente apprezzate dai Giudici di merito, operazione effettuata tramite parcellizzato e precluso esame parziale delle risultanze; osservato che versato in fatto risulta il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto le lesioni riportate dal militare compatibili con la condotta posta in essere dal ricorrente, tenuto conto che anche in detta ipotesi la difesa tenta di accreditare una differente ricostruzione degli eventi, operazione - come detto - preclusa in sede di legittimità allorché risulta preceduta da corretta e completa ricostruzione; osservato che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi visto che non si confrontano effettivamente con la corretta motivazione resa dalla Corte di appello riproducendo identiche censure; che, pertanto, manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità incidente motociclistico infrazione alle norme della circolazione lesioni personali risarcimento dei danni da incidente stradale altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI ERNESTO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/08/1995 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marinelli Ernesto; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si afferma essere insussistente, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., lo svolgimento di un atto inerente ai doveri d'ufficio è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata oltre che declinato in fatto, visto che la Corte territoriale ha rilevato come rientrasse certamente nei doveri d'istituto l'attività tesa al fermo del ricorrente mentre viaggiava a bordo del proprio ciclomotore privo di targa, occasione in cui investiva il militare; che, invero, il ricorrente tende, anche in questa sede, ad assegnare un significato alternativo alle risultanze adeguatamente apprezzate dai Giudici di merito, operazione effettuata tramite parcellizzato e precluso esame parziale delle risultanze; osservato che versato in fatto risulta il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto le lesioni riportate dal militare compatibili con la condotta posta in essere dal ricorrente, tenuto conto che anche in detta ipotesi la difesa tenta di accreditare una differente ricostruzione degli eventi, operazione - come detto - preclusa in sede di legittimità allorché risulta preceduta da corretta e completa ricostruzione; osservato che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi visto che non si confrontano effettivamente con la corretta motivazione resa dalla Corte di appello riproducendo identiche censure; che, pertanto, manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos