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Ordinanza — n. 17106/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming passive resistance, ruling facts show active threats against police officers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17106/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Santino Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's claim of passive resistance under Article 337 of the Penal Code was baseless because he actively threatened and intimidated police officers during a home check. Consequently, the lower court's assessment that the appellant's conduct constituted active resistance was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; The court must reject an appeal alleging passive resistance when the factual record demonstrates the accused actively threatened or intimidated public officials, thereby negating the claim of mere passivity.

Parole chiave

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passive resistance active threats public official penal code inadmissible appeal police control criminal liability reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINO ANDREA nato a RIESI il 17/05/1970 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Santino Andrea; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. qualificando la condotta del Santino come di mera resistenza passiva è manifestamente infondato oltre che declinato in fatto; che il motivo, tra l'altro, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha osservato come, contrariamente a quanto dedotto, il ricorrente minacciò reiteratamente e pesantemente i verbalizzanti intervenuti per un controllo del ricorrente agli arresti domiciliari, minacciando ed intimando loro di non controllare l'abitazione tanto che il personale di polizia addetto al controllo era costretto a chiamare in ausilio altra pattuglia nei cui confronti il ricorrente assumeva analogo atteggiamento; rilevato che precluso risulta la censura del ricorrente nella parte in cui, per mezzo di parziale estrapolazione di parti dell'istruttoria, vorrebbe accreditare la dedotta resistenza passiva, esclusa con motivazione completa e logica dai Giudici di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso