Ordinanza — n. 17102/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVINI FABRIZIO nato a CASTEL SAN GIOVANNI il 18/10/1983 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Pavia, pronunciata il 18 gennaio 2022, che aveva condannato Covini Fabrizio alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, avendo la Corte territoriale ribadito, a pagina 5, l'attendibilità del riconoscimento operato dai testi e l'assenza di contraddizioni nelle rispettive dichiarazioni, superando anche quelle del Mugiatí, alla luce del verosimile timore nutrito nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17102/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, avendo la Corte territoriale ribadito, a pagina 5, l'attendibilità del riconoscimento operato dai testi e l'assenza di contraddizioni nelle rispettive dichiarazioni, superando anche quelle del Mugiatí, alla luce del verosimile timore nutrito nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COVINI FABRIZIO nato a CASTEL SAN GIOVANNI il 18/10/1983 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Pavia, pronunciata il 18 gennaio 2022, che aveva condannato Covini Fabrizio alla pena ritenuta di giustizia per i reati di estorsione aggravata e traffico di sostanze stupefacenti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito, avendo la Corte territoriale ribadito, a pagina 5, l'attendibilità del riconoscimento operato dai testi e l'assenza di contraddizioni nelle rispettive dichiarazioni, superando anche quelle del Mugiatí, alla luce del verosimile timore nutrito nei confronti dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente