Italian Court dismisses appeal against aggravated robbery sentencing as discretionary judicial balancing is not reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's reduced sentence for aggravated robbery and other crimes. The appellant argued for generic mitigating circumstances and special damage mitigation, but the court found these arguments merely repetitive of previously rejected claims. The court ruled that sentencing discretion regarding the balance of aggravating and mitigating factors, absent arbitrariness, falls outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appellate court's exercise of discretion in balancing aggravating and mitigating circumstances, provided it is not arbitrary or illogical, is immune from review by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASCIANO DAVIDE nato a ANDRIA il 13/08/1995 avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRMO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 maggio 2022, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli, pronunciata il 18 novembre 2021, che aveva condannato Fasciano Davide alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, porto di arma, furto aggravato e più reati di furto in abitazione, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine al ritenuto giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento alla rapina e all'eccessiva onerosità del trattamento sanzionatorio, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, comunque, è manifestamente infondato perché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; considerato che la Corte di appello, con motivazione esente da criticità giustificative, ha sottolineato a pagina 4 come il giudice di primo grado avesse correttamente operato il bilanciamento fra le circostanze, tenendo conto della negativa personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, e della spregiudicatezza dimostrata nell'azione predatoria, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione; osservato che la Corte territoriale ha altresì adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità alla luce degli effetti dannosi connessi alla lesione cagionata alla persona offesa nonché l'aumento per continuazione, stante la gravità del fatto, realizzato nel medesimo ristretto lasso temporale di consumazione di altri reati contro il patrimonio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il collegio riafferma inoltre che con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per modifiche legislative - e nel caso di specie con riguardo al furto contestato al capo e) - ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso non impone di verificare se la persona offesa intenda presentare querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il1 Consigliere Estensor