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Ordinanza — n. 17097/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17097/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17097/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: CAVAZZA CLAUDIO nato a CESENA il 17/07/1960 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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art. 649-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17097/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: CAVAZZA CLAUDIO nato a CESENA il 17/07/1960 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa revisione in materia penale riattivazione del procedimento ritiro della querela penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 649-bis cod. pen
150 del 2022 ha modificato l'art. 649-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: CAVAZZA CLAUDIO nato a CESENA il 17/07/1960 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Udine dichiarava l'estinzione del reato per remissione di querela, previa esclusione della recidiva reiterata che all'epoca della decisione consentiva di procedere d'ufficio, ove la stessa fosse stata ritenuta per il reato di truffa. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste che contestava la decisione in ordine alla esclusione della recidiva, che costituiva il presupposto per la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che il d.lgs n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 649-bis cod. pen. escludendo ex lege la procedibilità d'ufficio quando ricorre la recidiva: pertanto te doglianze del pubblico ministero - che quando sono state proposte avevano l'obiettivo di condizionare il regime di procedibilità della truffa contestata -, alla luce del nuovo quadro normativo sono inidonee allo scopo, e non risultano sorrette da alcun interesse, dato che il legislatore ha stabilito l'irrilevanza della recidiva ai fini della procedibilità ex officio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente