Ordinanza — n. 17095/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1998 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 25 febbraio 2022, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Vincenzo Falanga alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti. Il difensore, munito di procura speciale, il 17 novembre 2022, presentava rinuncia al ricorso, che dunque deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 1000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17095/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore, munito di procura speciale, il 17 novembre 2022, presentava rinuncia al ricorso, che dunque deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 1000,00.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1998 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 25 febbraio 2022, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato Vincenzo Falanga alla pena ritenuta di giustizia per i reati allo stesso ascritti. Il difensore, munito di procura speciale, il 17 novembre 2022, presentava rinuncia al ricorso, che dunque deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille\00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente