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Ordinanza — n. 17092/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17092/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZIANO DOMENICO nato a LOANO il 30/04/1943 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 aprile 2022, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato Marziano Domenico alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 e 640 comma 1 e 2-bis cod. pen.. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, che al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17092/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 640 comma 1 e 2-bis cod. pen.. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, che al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali riduzione della pena controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZIANO DOMENICO nato a LOANO il 30/04/1943 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 22 aprile 2022, in riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato Marziano Domenico alla pena ritenuta di giustizia per i reati previsti dagli artt. 494 e 640 comma 1 e 2-bis cod. pen.. Ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione sia in ordine alla conferma della responsabilità, che al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n.

5) cod. pen. si risolvono nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Le doglianze si configurano come meramente reiterative di quelle già proposte con l'appello e non si confrontano con il percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata, che evidenzia come il compendio probatorio raccolto fosse univocamente indicativo sia della sussistenza dei reati contestati, che della circostanza della minorata difesa (terzo e quarto foglio della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Cpnsigliere Estensore I President