Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17091/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on criminal conviction for money laundering due to lack of jurisdiction over subjective element review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17091/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Giuseppe Cutè and Alessio Romeo inadmissible, upholding their conviction for money laundering. The appellants argued that the Court of Appeal lacked jurisdiction to re-evaluate the subjective element of the crime, but the court found its reasoning persuasive regarding specific intent. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 512-bis cod. pen; Art. 360 c.p.p.: The Court of Appeal possesses jurisdiction to assess the subjective element of money laundering crimes, and appeals challenging this review are inadmissible if the lower court provides persuasive reasoning on the existence of specific intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction subjective element review jurisdiction of appellate court inadmissible appeal specific intent requirement reticenza dolosa dei difetti occultamento di beni falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 512-bis cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2021 confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare, che aveva condannato i ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 512-bis cod.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUTE GIUSEPPE nato a MESSINA il 21/08/1980 ROMEO ALESSIO nato a MESSINA il 13/11/1995 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2021 confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare, che aveva condannato i ricorrenti alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen Ritenuto che entrambi i ricorrenti, Giuseppe Cutè e Alessio Romeo deducevano la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, rilevato che le doglianze si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove poste sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una persuasiva motivazione in ordine alle all'elemento soggettivo, rilevando come il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice è configurabile a prescindere dall'effettivo avvio della procedura di applicazione di una misura di prevenzione, sul presupposto della concreta possibilità che lo stesso possa essere avviato.

E ritenendo che Giuseppe Cutè era ben consapevole dell'elevata probabilità dell'avvio di un procedimento ablatorio nel caso in cui avesse iniziato un'attività imprenditoriale, per più per di più con risorse con le quali delle quali non era in grado di dimostrare legittima provenienza. Analoghe considerazioni venivano effettuate anche per Alessio Romeo: la Corte di appello rilevava che egli non poteva essere inconsapevole di essere un intestatario fittizio, se non altro perché aveva acconsentito ad assumere la titolarità dell'impresa senza gestirla e per essere stato indicato come titolare di un'attività che non aveva avviato con risorse proprie.

Lo stesso, cugino di Cutè era evidentemente un uomo di sua fiducia. A ciò si aggiungeva che nessuno dei ricorrenti aveva fornito elementi di prova che consentissero di ipotizzare da liceità dell'operazione. La sentenza impugnata si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il