Ordinanza — n. 17088/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE MASSIMILIANO nato a MONTEBELLUNA il 20/07/1986 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 8 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata in data 11 gennaio 2019, che aveva condannato Nobile Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la Corte territoriale ha ribadito l'assenza di elementi di segno positivo attinenti al reato, connotato da artifici e raggiri comunque idonei ad indurre in errore la vittima, che pure era ostacolata dalla scarsa conoscenza della lingua, nonché il certificato penale dell'imputato, caratterizzato dalla presenza di reati contro il patrimonio e di falso, quale sintomo della negativa personalità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17088/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la Corte territoriale ha ribadito l'assenza di elementi di segno positivo attinenti al reato, connotato da artifici e raggiri comunque idonei ad indurre in errore la vittima, che pure era ostacolata dalla scarsa conoscenza della lingua, nonché il certificato penale dell'imputato, caratterizzato dalla presenza di reati contro il patrimonio e di falso, quale sintomo della negativa personalità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE MASSIMILIANO nato a MONTEBELLUNA il 20/07/1986 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 8 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, pronunciata in data 11 gennaio 2019, che aveva condannato Nobile Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la Corte territoriale ha ribadito l'assenza di elementi di segno positivo attinenti al reato, connotato da artifici e raggiri comunque idonei ad indurre in errore la vittima, che pure era ostacolata dalla scarsa conoscenza della lingua, nonché il certificato penale dell'imputato, caratterizzato dalla presenza di reati contro il patrimonio e di falso, quale sintomo della negativa personalità del prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Consigliere Estensore Il President