Sentenza — n. 17086/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO NICOLA nato a BARI il 31/10/1983 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 2 ottobre 2019, che aveva condannato Guardavaccaro Nicola alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Con memoria si allegava la remissione della querela. Rilevato che la querela veniva rimessa e che la rimessione e stata accettata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 17086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria si allegava la remissione della querela. Rilevato che la querela veniva rimessa e che la rimessione e stata accettata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUARDAVACCARO NICOLA nato a BARI il 31/10/1983 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 28 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 2 ottobre 2019, che aveva condannato Guardavaccaro Nicola alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento. Con memoria si allegava la remissione della querela. Rilevato che la querela veniva rimessa e che la rimessione e stata accettata, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il resto è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente