Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a provisional damages award in fraud cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a provisional damages award in a fraud case. The appellant argued the civil provisions were illegal, but the court noted this merely reasserted the lack of damage without addressing established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 573 c.p.p.: A challenge to a provisional damages award in a generic condemnation for fraud is inadmissible before the Court of Cassation, as such awards are not subject to final judgment and will be superseded by the definitive liquidation of total compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BISCEGLIA MARCO nato a ROMA il 06/11/1968 avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri che, previa dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno per il reato di truffa aggravata ed aveva rideterminato la provvisionale. Ritenuto che il motivo proposto (i cui argomenti sono stati ribaditi con memoria), che deduce l'illegittimità delle statuizioni civili e della provvisionale non supera la soglia di ammissibilità in quanto: (a) si limita a contro-affermare l'insussistenza del danno, di fatto instando per una nuova valutazione delle prove, (b) contesta la legittimità della provvisionale senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536;
Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - dep.1191, Capelli, Rv. 186722-01). L'inammissibilità del ricorso esonera la Corte dal valutare l'applicabilità dell'art. 573 1 comma 1-bis cod. proc. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Preside