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Ordinanza — n. 17082/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17082/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17082/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDI NANZA sui ricorsi proposti da: ARILLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1986 FEDERICO ASSUNTA nato a NAPOLI il 27/02/1956 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17082/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDI NANZA sui ricorsi proposti da: ARILLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1986 FEDERICO ASSUNTA nato a NAPOLI il 27/02/1956 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

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termine suppletorio di grazia aggravamento della pena restituzione del termine riduzione della pena osservanza dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

a seguente ORDI NANZA sui ricorsi proposti da: ARILLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 18/04/1986 FEDERICO ASSUNTA nato a NAPOLI il 27/02/1956 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciata il 27 febbraio 2020, che aveva ' condannato Arillo Giovanni e Federico Assunta alle pene ritenute di giustizia per il reato di ricettazione nella forma attenuata. Ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'omessa rimessione, da parte della Corte di appello, della questione di legittimità costituzionale con riferimento alla mancata previsione di un termine prescrizionale più breve per l'ipotesi di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che per determinare il termine di prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti eventualmente sussistenti, in quanto tale soluzione è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito poiché non irragionevole né arbitraria (Sez. 2, n. 9539 del 13/02/2008, Mirea, Rv. 239550 - 01); osservato che la Corte territoriale nel respingere la censura, a pagina 4, ha già congruamente evidenziato che trattandosi di una circostanza attenuante, la stessa non rileva ai fini del calcolo della prescrizione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pr