Ordinanza — n. 17079/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI VERONICA MERCEDES nato a FAENZA il 05/01/1974 BRAIDIC ELVIS nato a MORBEGNO il 11/01/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17079/2023 — snpen · Corte di Cassazione: ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI VERONICA MERCEDES nato a FAENZA il 05/01/1974 BRAIDIC ELVIS nato a MORBEGNO il 11/01/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
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ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLINI VERONICA MERCEDES nato a FAENZA il 05/01/1974 BRAIDIC ELVIS nato a MORBEGNO il 11/01/1976 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova, pronunciata in data 8 luglio 2020, che aveva condannato Nicolini Mercedes Veronica e Braidic Elvis alle pene ritenute di giustizia per il reato di truffa aggravata, ha escluso la recidiva per Nicolini Mercedes Veronica, rideterminando la pena per quest'ultima e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si censura la carenza della motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata Nicolini Mercedes Veronica per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sugli elementi univoci e convergenti che provano il concorso dell'imputata nell'azione criminosa) e, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva a carico dell'imputato Braidic Elvis, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici, alla luce dei precedenti specifici, ha ritenuto la condotta dell'imputato espressione di una incrementata pericolosità sociale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Consigliere Estensor Il Presidente