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Ordinanza — n. 17077/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17077/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17077/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI ALESSANDRO nato a SEZZE il 10/05/1978 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, pronunciata il 3 novembre 2021, che aveva condannato Carboni Alessandro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e alla mancata derubricazione dello stesso nella più lieve fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza nonché in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è costituito da mere doglianze di merito, come tali estranee al sindacato di legittimità e, peraltro, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello che, con motivazione esente da criticità giustificative, ha già evidenziato come l'imputato avesse chiamato il Pavesan proprio per incaricarlo di provvedere alla nuova codifica della chiave di accensione e come, pertanto, avesse consapevolezza di possedere un'automobile di provenienza illecita, poiché priva di documenti e con una chiave che non ne consentiva l'accensione; osservato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva mai fornito una giustificazione del possesso dell'autovettura provento di furto, a conferma della sussistenza il dolo della ricettazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); considerato che la Corte territoriale ha congruamente respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. poiché il valore dell'autovettura esclude la particolare tenuità dell'offesa; ritenuto che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 17077/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e alla mancata derubricazione dello stesso nella più lieve fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza nonché in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è costituito da mere doglianze di merito, come tali estranee al sindacato di legittimità e, peraltro, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello che, con motivazione esente da criticità giustificative, ha già evidenziato come l'imputato avesse chiamato il Pavesan proprio per incaricarlo di provvedere alla nuova codifica della chiave di accensione e come, pertanto, avesse consapevolezza di possedere un'automobile di provenienza illecita, poiché priva di documenti e con una chiave che non ne consentiva l'accensione; osservato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva mai fornito una giustificazione del possesso dell'autovettura provento di furto, a conferma della sussistenza il dolo della ricettazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); considerato che la Corte territoriale ha congruamente respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. poiché il valore dell'autovettura esclude la particolare tenuità dell'offesa; ritenuto che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente illecita decodificazione di offerte in codice guida nonostante revoca della patente assicurazione contro il furto guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
270120); considerato che la Corte territoriale ha congruamente respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI ALESSANDRO nato a SEZZE il 10/05/1978 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 15 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina, pronunciata il 3 novembre 2021, che aveva condannato Carboni Alessandro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e alla mancata derubricazione dello stesso nella più lieve fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza nonché in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è costituito da mere doglianze di merito, come tali estranee al sindacato di legittimità e, peraltro, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello che, con motivazione esente da criticità giustificative, ha già evidenziato come l'imputato avesse chiamato il Pavesan proprio per incaricarlo di provvedere alla nuova codifica della chiave di accensione e come, pertanto, avesse consapevolezza di possedere un'automobile di provenienza illecita, poiché priva di documenti e con una chiave che non ne consentiva l'accensione; osservato che, in ogni caso, il ricorrente non aveva mai fornito una giustificazione del possesso dell'autovettura provento di furto, a conferma della sussistenza il dolo della ricettazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); considerato che la Corte territoriale ha congruamente respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. poiché il valore dell'autovettura esclude la particolare tenuità dell'offesa; ritenuto che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore DEPOSITATA Il Presi