Cassation court dismisses appeal against aggravated fraud conviction, rejecting re-evaluation of facts and denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated fraud. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments precluded by established jurisprudence. The decision relied on the lower court's clear reasoning regarding the victim's statements, photographic evidence, and the defendant's subsequent deceptive conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, and the denial of generic mitigating circumstances requires only a congruent reference to decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLI ALBINO nato il 26/08/1960 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 4 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, pronunciata il 13 maggio 2020, che aveva condannato Tomaselli Albino alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si lamenta la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri del delitto di truffa contestato, mirano a sollecitare una rilettura delle fonti probatorie e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020-11/02/2021, F., Rv. 280601;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); considerato che la Corte territoriale, a pagina 3, nel respingere le argomentazioni di merito riproposte in questa sede, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già sottolineato la coerenza e la chiarezza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confermate dalle fotografie agli atti, da cui emergeva che i fumetti spediti erano diversi da quelli promessi in vendita e ha altresì evidenziato come la sussistenza dei raggiri tipici della truffa fosse confermata dalla successiva condotta dell'imputato che, dopo aver accampato delle scuse, si era reso irreperibile e aveva cambiato nome su e-bay; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie in cui la Corte di appello ha ritenuto che non vi fossero elementi positivamente apprezzabili e che l'imputato, gravato da un rilevante precedente penale, non aveva neppure offerto un parziale risarcimento alla persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am