Ordinanza — n. 17074/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1950 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Urbino, pronunciata il 3 luglio 2018, nei confronti di De Martino Antonio, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, cod. pen. e 110, 617, 617-bis, 494, 61 n. 2 cod. pen. previsti rispettivamente ai capi a) e c) perché estinti per intervenuta prescrizione, lo ha assolto dal reato di cui agli artt.485, 491 cod. pen. ascritto al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., residuato al capo b) di imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 17074/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 640, 61 n. 7, cod. pen. e 110, 617, 617-bis, 494, 61 n. 2 cod. pen. previsti rispettivamente ai capi a) e c) perché estinti per intervenuta prescrizione, lo ha assolto dal reato di cui agli artt.485, 491 cod. pen. ascritto al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., residuato al capo b) di imputazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO ANTONIO nato a NAPOLI il 10/06/1950 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 28 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Urbino, pronunciata il 3 luglio 2018, nei confronti di De Martino Antonio, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, cod. pen. e 110, 617, 617-bis, 494, 61 n. 2 cod. pen. previsti rispettivamente ai capi a) e c) perché estinti per intervenuta prescrizione, lo ha assolto dal reato di cui agli artt.485, 491 cod. pen. ascritto al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., residuato al capo b) di imputazione.
Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente