Ordinanza — n. 17073/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI GIUSEPPA nato a MILANO il 23/04/1970 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata il 13 febbraio 2019, che aveva condannato Cattafi Giuseppa alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio contestato, è costituito da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, nel sottolineare i numerosi elementi di prova a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, che era stata trovata nella disponibilità del veicolo e aveva dato personalmente incarico di compiere operazioni dirette ad ostacolarne l'identificazione, ha rilevato come i fatti in forza dei quali si invocava lo stato di necessità fossero di molto successivi e, comunque, privi di agganci probatori rispetto a quelli in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie in cui la Corte territoriale non ha ritenuto collaborativo il comportamento dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17073/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio contestato, è costituito da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, nel sottolineare i numerosi elementi di prova a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, che era stata trovata nella disponibilità del veicolo e aveva dato personalmente incarico di compiere operazioni dirette ad ostacolarne l'identificazione, ha rilevato come i fatti in forza dei quali si invocava lo stato di necessità fossero di molto successivi e, comunque, privi di agganci probatori rispetto a quelli in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie in cui la Corte territoriale non ha ritenuto collaborativo il comportamento dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTAFI GIUSEPPA nato a MILANO il 23/04/1970 avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 28 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata il 13 febbraio 2019, che aveva condannato Cattafi Giuseppa alla pena ritenuta di giustizia per il reato di riciclaggio. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di riciclaggio contestato, è costituito da mere doglianze di fatto, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagine 3 e 4, nel sottolineare i numerosi elementi di prova a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, che era stata trovata nella disponibilità del veicolo e aveva dato personalmente incarico di compiere operazioni dirette ad ostacolarne l'identificazione, ha rilevato come i fatti in forza dei quali si invocava lo stato di necessità fossero di molto successivi e, comunque, privi di agganci probatori rispetto a quelli in esame; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie in cui la Corte territoriale non ha ritenuto collaborativo il comportamento dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore i Il Presi