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Ordinanza — n. 17072/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17072/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17072/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA FRANCESCO nato a PALERMO il 09/07/1986 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 2 novembre 2020, che aveva condannato Fontana Francesco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di un alloggio di edilizia popolare. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura l'insufficienza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17072/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura l'insufficienza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario difetto di motivazione indennità di patrocinio cauzione per le spese ripetibili
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA FRANCESCO nato a PALERMO il 09/07/1986 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 2 novembre 2020, che aveva condannato Fontana Francesco alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di un alloggio di edilizia popolare. Ritenuto che il ricorso, con il quale si censura l'insufficienza della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è del tutto privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente